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Cassazione sentenza 27667/2026: disciplina e gestione della discarica abusiva

1. Il quadro processuale e i motivi di ricorso

La vicenda trae origine dalla condanna di più soggetti per plurime violazioni del d.lgs. n. 152/2006 — tra cui la realizzazione e gestione di discarica abusiva e la combustione illecita di rifiuti — nonché per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

A seguito della parziale riforma in grado di appello (con l’assoluzione di alcuni imputati per uno dei capi e la rideterminazione delle pene), i condannati hanno proposto ricorso per cassazione. Tra i principali motivi dedotti figuravano:

  • L’insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento della sussistenza e della gestione della discarica abusiva;
  • L’insussistenza del requisito dell’ingente quantità di rifiuti;
  • L’applicazione di una circostanza aggravante medio tempore abrogata;
  • Vizi di motivazione in ordine alla recidiva (valutata anche in relazione a reati estinti per affidamento in prova) e agli aumenti a titolo di continuazione;
  • L’illegittimità della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. I principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte

La Terza Sezione Penale ha enunciato articolati principi sulle principali questioni di diritto penale ambientale e generale sollevate nei ricorsi:

  • Nozione e presupposti della discarica abusiva: La fattispecie si connota per l’accumulo, più o meno sistematico ma non occasionale, di rifiuti in un’area determinata, l’eterogeneità dell’ammasso, la definitività dell’abbandono e il degrado (quanto meno tendenziale) dello stato dei luoghi. Per la configurabilità del reato è sufficiente il riscontro di tali presupposti oggettivi, risultando irrilevante la mancanza delle attività di trasformazione, recupero o riciclo proprie delle strutture autorizzate.
  • Gestione della discarica abusiva: Il concetto di gestione va inteso in senso ampio e comprende qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare o anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato (avente natura strutturalmente permanente). Vengono pertanto sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione del sito, ma anche quelle che ne mantengano tali le condizioni nel tempo.
  • Requisito dell’ingente quantità nel traffico illecito: Ai fini del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, l’ingente quantità deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche se singolarmente considerate di modesta entità. Tale requisito non può essere desunto dalla sola continuità della gestione, ma deve essere accertato in ragione degli effetti concreti prodotti dall’organizzazione sulla quantità totale dei rifiuti.
  • Continuità normativa sull’aggravante abrogata: L’abrogazione dell’aggravante di cui all’art. 256-bis, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 ad opera del d.l. n. 116/2025 (conv. in l. n. 147/2025) non determina abolitio criminis parziale. Il medesimo decreto ha infatti introdotto il nuovo art. 259-bis d.lgs. n. 152/2006, che prevede lo stesso aumento di pena per i fatti commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o organizzata, sussistendo piena continuità normativa.
  • Calcolo dell’interdizione dai pubblici uffici nei reati continuati: Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici in presenza di più reati unificati dalla continuazione, occorre fare riferimento alla pena base stabilita in concreto per il reato più grave (risultante da diminuzioni per il rito, bilanciamento delle circostanze e eventuale aumento per la recidiva), e non alla pena complessiva derivante dall’aumento per la continuazione.
  • Incompatibilità tra recidiva e affidamento in prova estintivo: Nella valutazione della recidiva non si può tenere conto dei reati dichiarati estinti per positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale. La motivazione che fondi il giudizio di recidiva anche su tali reati è viziata e comporta l’annullamento con rinvio.
  • Prova dei rifiuti pericolosi: La classificazione di un materiale come rifiuto pericoloso non richiede obbligatoriamente un accertamento peritale, potendo fondarsi su elementi probatori quali testimonianze, rilievi fotografici o esiti di ispezioni e sequestri svolti da personale specializzato.

3. Esito della decisione

La Suprema Corte ha definito i ricorsi nei seguenti termini:

  1. Ricorsi di due imputati: Dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  2. Ricorso del terzo imputato: Accolto limitatamente al profilo della recidiva, con annullamento della sentenza con rinvio sul punto ad altra sezione della Corte di appello. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto, con conseguente declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.

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