Storia della Convenzione di Basilea
- Anni ‘70–‘80:
La crescita industriale mondiale provoca un aumento dei rifiuti tossici. Molti Paesi sviluppati iniziano a esportare questi rifiuti verso Paesi in via di sviluppo, dove i controlli ambientali sono deboli e i costi di smaltimento bassi. - 1987:
Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP/PNUE) inizia i lavori per creare un trattato internazionale che limiti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. - 22 marzo 1989 – Basilea (Svizzera):
Si firma la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione.
Obiettivo: prevenire il traffico illecito e la gestione irresponsabile dei rifiuti pericolosi, proteggendo salute umana e ambiente. - 1992:
Entra ufficialmente in vigore dopo la ratifica di almeno 20 Stati.
La Svizzera la ratifica il 31 gennaio 1990, ed entra in vigore per essa il 5 maggio 1992. - 1995:
Viene adottato l’Emendamento di Basilea (“Ban Amendment”), che vieta l’esportazione di rifiuti pericolosi dai Paesi OCSE verso quelli non OCSE.
Entrato in vigore nel 2019. - Oggi:
La Convenzione conta oltre 190 Paesi aderenti. È uno degli strumenti chiave del diritto ambientale internazionale e ha ispirato normative europee e nazionali sulla gestione dei rifiuti pericolosi.
Preambolo
- Riconosce i gravi rischi dei rifiuti pericolosi per la salute umana e l’ambiente.
- Sottolinea il principio della gestione ecologicamente razionale e della responsabilità del produttore.
- Afferma il diritto sovrano degli Stati di vietare l’importazione di rifiuti.
- Promuove la riduzione della produzione e dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.
Articoli principali
Art. 1 – Campo di applicazione
- Definisce cosa sono i “rifiuti pericolosi” e “altri rifiuti”.
- Esclude i rifiuti radioattivi e quelli provenienti da navi regolati da altri trattati.
Art. 2 – Definizioni
- Stabilisce termini fondamentali: rifiuti, gestione, eliminazione, Stato di esportazione/importazione/transito, traffico illecito, ecc.
Art. 3 – Definizioni nazionali
- Ogni Stato deve comunicare alla Segreteria quali rifiuti sono considerati pericolosi secondo la propria legislazione.
Art. 4 – Obblighi generali
- Ridurre al minimo la produzione di rifiuti.
- Assicurare che siano trattati in modo sicuro e razionale.
- Vietare esportazioni verso Paesi che non garantiscono una gestione sicura.
- Considerare il traffico illecito un crimine.
- Divieto di esportare rifiuti verso l’Antartide.
Art. 5 – Autorità competenti
- Ogni Stato deve designare un’autorità per controllare e ricevere notifiche sui movimenti transfrontalieri.
Art. 6 – Movimenti oltre frontiera tra Parti
- Gli Stati devono scambiarsi notifiche e autorizzazioni scritte prima di qualsiasi spedizione.
- Ogni movimento deve essere tracciato con documentazione ufficiale.
Art. 7 – Movimenti attraverso Stati non Parte
- Devono comunque rispettare le regole di notifica e consenso.
Art. 8 – Obbligo di reimportare
- Se un movimento non può essere completato, i rifiuti devono essere rimandati al Paese d’origine.
Art. 9 – Traffico illecito
- Definisce il traffico illecito e impone agli Stati di prevenirlo e punirlo.
Art. 10 – Cooperazione internazionale
- Promuove scambio di informazioni, formazione tecnica e trasferimento di tecnologie pulite, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo.
Art. 11 – Accordi bilaterali o regionali
- Consentiti se rispettano o superano gli standard della Convenzione.
Art. 12 – Responsabilità e risarcimenti
- Prevede un futuro protocollo per regolare i danni da incidenti o violazioni.
Art. 13 – Comunicazione delle informazioni
- Gli Stati devono segnalare incidenti, decisioni nazionali e dati annuali sui movimenti di rifiuti.
Art. 14 – Questioni finanziarie
- Istituzione di centri regionali di formazione e di un possibile fondo di emergenza.
Art. 15 – Conferenza delle Parti
- Organo decisionale supremo che supervisiona l’applicazione e può adottare emendamenti e protocolli.
Art. 16 – Segreteria
- Gestisce le comunicazioni, coordina i lavori e raccoglie informazioni sulle discariche e le tecnologie di gestione.
Articoli 17–29
- Regolano modifiche, allegati, procedure di voto, adesione, ratifica, denuncia e lingua autentica del trattato.


