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Convenzione di Basilea

Storia della Convenzione di Basilea

  • Anni ‘70–‘80:
    La crescita industriale mondiale provoca un aumento dei rifiuti tossici. Molti Paesi sviluppati iniziano a esportare questi rifiuti verso Paesi in via di sviluppo, dove i controlli ambientali sono deboli e i costi di smaltimento bassi.
  • 1987:
    Il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP/PNUE) inizia i lavori per creare un trattato internazionale che limiti i movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi.
  • 22 marzo 1989 – Basilea (Svizzera):
    Si firma la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione.
    Obiettivo: prevenire il traffico illecito e la gestione irresponsabile dei rifiuti pericolosi, proteggendo salute umana e ambiente.
  • 1992:
    Entra ufficialmente in vigore dopo la ratifica di almeno 20 Stati.
    La Svizzera la ratifica il 31 gennaio 1990, ed entra in vigore per essa il 5 maggio 1992.
  • 1995:
    Viene adottato l’Emendamento di Basilea (“Ban Amendment”), che vieta l’esportazione di rifiuti pericolosi dai Paesi OCSE verso quelli non OCSE.
    Entrato in vigore nel 2019.
  • Oggi:
    La Convenzione conta oltre 190 Paesi aderenti. È uno degli strumenti chiave del diritto ambientale internazionale e ha ispirato normative europee e nazionali sulla gestione dei rifiuti pericolosi.

Preambolo

  • Riconosce i gravi rischi dei rifiuti pericolosi per la salute umana e l’ambiente.
  • Sottolinea il principio della gestione ecologicamente razionale e della responsabilità del produttore.
  • Afferma il diritto sovrano degli Stati di vietare l’importazione di rifiuti.
  • Promuove la riduzione della produzione e dei movimenti transfrontalieri di rifiuti.

Articoli principali

Art. 1 – Campo di applicazione

  • Definisce cosa sono i “rifiuti pericolosi” e “altri rifiuti”.
  • Esclude i rifiuti radioattivi e quelli provenienti da navi regolati da altri trattati.

Art. 2 – Definizioni

  • Stabilisce termini fondamentali: rifiuti, gestione, eliminazione, Stato di esportazione/importazione/transito, traffico illecito, ecc.

Art. 3 – Definizioni nazionali

  • Ogni Stato deve comunicare alla Segreteria quali rifiuti sono considerati pericolosi secondo la propria legislazione.

Art. 4 – Obblighi generali

  • Ridurre al minimo la produzione di rifiuti.
  • Assicurare che siano trattati in modo sicuro e razionale.
  • Vietare esportazioni verso Paesi che non garantiscono una gestione sicura.
  • Considerare il traffico illecito un crimine.
  • Divieto di esportare rifiuti verso l’Antartide.

Art. 5 – Autorità competenti

  • Ogni Stato deve designare un’autorità per controllare e ricevere notifiche sui movimenti transfrontalieri.

Art. 6 – Movimenti oltre frontiera tra Parti

  • Gli Stati devono scambiarsi notifiche e autorizzazioni scritte prima di qualsiasi spedizione.
  • Ogni movimento deve essere tracciato con documentazione ufficiale.

Art. 7 – Movimenti attraverso Stati non Parte

  • Devono comunque rispettare le regole di notifica e consenso.

Art. 8 – Obbligo di reimportare

  • Se un movimento non può essere completato, i rifiuti devono essere rimandati al Paese d’origine.

Art. 9 – Traffico illecito

  • Definisce il traffico illecito e impone agli Stati di prevenirlo e punirlo.

Art. 10 – Cooperazione internazionale

  • Promuove scambio di informazioni, formazione tecnica e trasferimento di tecnologie pulite, specialmente verso i Paesi in via di sviluppo.

Art. 11 – Accordi bilaterali o regionali

  • Consentiti se rispettano o superano gli standard della Convenzione.

Art. 12 – Responsabilità e risarcimenti

  • Prevede un futuro protocollo per regolare i danni da incidenti o violazioni.

Art. 13 – Comunicazione delle informazioni

  • Gli Stati devono segnalare incidenti, decisioni nazionali e dati annuali sui movimenti di rifiuti.

Art. 14 – Questioni finanziarie

  • Istituzione di centri regionali di formazione e di un possibile fondo di emergenza.

Art. 15 – Conferenza delle Parti

  • Organo decisionale supremo che supervisiona l’applicazione e può adottare emendamenti e protocolli.

Art. 16 – Segreteria

  • Gestisce le comunicazioni, coordina i lavori e raccoglie informazioni sulle discariche e le tecnologie di gestione.

Articoli 17–29

  • Regolano modifiche, allegati, procedure di voto, adesione, ratifica, denuncia e lingua autentica del trattato.

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