La Direttiva (UE) 2024/1203 stabilisce un nuovo quadro giuridico per rafforzare la lotta contro i reati ambientali in tutta l’Unione Europea, sostituendo le normative precedenti entro maggio 2026. Il testo definisce venti tipologie di illeciti, introducendo la fattispecie di reato qualificato per danni paragonabili all’ecocidio e armonizzando le sanzioni penali per persone fisiche e giuridiche. Sono previste pene detentive più severe e multe proporzionali al fatturato aziendale per garantire una punizione efficace e uniforme. La normativa potenzia la coordinazione transfrontaliera, obbligando gli Stati membri a collaborare per risolvere conflitti di giurisdizione. Un ruolo centrale è affidato a Eurojust, che fornirà supporto operativo e tecnico nelle indagini internazionali. Infine, la Direttiva promuove la creazione di strategie nazionali e unità specializzate per migliorare la cooperazione tra autorità amministrative e giudiziarie.
La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 stabilisce un totale di 20 reati ambientali specifici, raddoppiando di fatto le fattispecie previste dalla normativa precedente. Secondo le fonti, 10 di questi reati sono completamente nuovi rispetto alla direttiva del 2008, mentre per i restanti è stato ampliato l’ambito di applicazione o migliorata la definizione della responsabilità penale.
I 10 nuovi reati ambientali introdotti sono:
- Reati relativi ai prodotti: immissione sul mercato di prodotti il cui uso provoca l’emissione di inquinanti che causano morte, lesioni gravi o danni ambientali sostanziali.
- Reati relativi alle sostanze chimiche: fabbricazione, esportazione o uso di sostanze chimiche (comprese l’immissione o messa a disposizione sul mercato) in violazione dei requisiti legali.
- Reati relativi al mercurio: produzione, uso, stoccaggio, importazione o esportazione di mercurio non conformi alle norme.
- Esecuzione illegale di progetti: realizzazione di progetti senza autorizzazione che causano o rischiano di causare danni ambientali sostanziali.
- Riciclaggio illegale di navi: riciclaggio di navi in strutture non incluse nell’elenco europeo.
- Reati relativi alle attività offshore di estrazione di idrocarburi: costruzione, funzionamento o smantellamento di impianti che causano morte, lesioni gravi o danni ambientali sostanziali.
- Prelievo illegale di acqua: prelievo di acque superficiali o sotterranee che compromette gravemente lo stato ecologico o quantitativo delle acque.
- Reati relativi alla deforestazione: immissione sul mercato dell’UE, messa a disposizione o esportazione di prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.
- Reati relativi alle specie esotiche invasive: introduzione, commercio, trasporto, rilascio nell’ambiente o diffusione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
- Reati relativi ai gas fluorurati a effetto serra: produzione, importazione, esportazione o uso illegale di tali gas o di prodotti che li contengono.
Oltre a questi, la Direttiva introduce una fattispecie di reato qualificato per condotte che causano conseguenze catastrofiche paragonabili all’ecocidio, come la distruzione di un intero ecosistema o danni diffusi e sostanziali alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua. L’obiettivo di queste definizioni armonizzate è facilitare la cooperazione internazionale e soddisfare il requisito della doppia incriminazione necessario per molti strumenti di assistenza giudiziaria.
Eurojust (l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale) svolge un ruolo fondamentale nella lotta ai crimini ambientali transfrontalieri, agendo come perno per il coordinamento e l’assistenza tecnica tra le autorità degli Stati membri.
Secondo la Direttiva (UE) 2024/1203, le funzioni principali di Eurojust includono:
- Risoluzione dei conflitti di giurisdizione: Poiché i reati ambientali spesso colpiscono più Paesi, possono sorgere conflitti su quale Stato sia meglio posizionato per perseguire il crimine. La Direttiva obbliga gli Stati membri a cooperare e a deferire a Eurojust i conflitti di giurisdizione nelle procedure penali. L’Agenzia fornisce consulenza su quale giurisdizione dovrebbe procedere nel miglior interesse della giustizia e aiuta a evitare problemi legati al principio del ne bis in idem.
- Assistenza tecnica e operativa: Eurojust facilita il coordinamento delle indagini fornendo consulenza legale e assistenza pratica nell’applicazione di strumenti di cooperazione giudiziaria internazionale, come l’Ordine Investigativo Europeo, il Mandato d’Arresto Europeo e i certificati di congelamento e confisca.
- Cooperazione transfrontaliera e coordinamento: L’Agenzia promuove lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e altri organismi dell’UE, come Europol, l’EPPO (Procura europea), l’OLAF e la Commissione Europea. Organizza inoltre centri e riunioni di coordinamento per lo scambio diretto di informazioni e il supporto alle indagini.
- Supporto alle squadre investigative comuni (SIC): Eurojust sostiene la creazione e il finanziamento di squadre investigative comuni per affrontare casi complessi che coinvolgono più giurisdizioni.
- Sviluppo di strumenti e buone pratiche: Grazie alla sua vasta esperienza, Eurojust ha sviluppato linee guida (come le “Linee guida per decidere quale giurisdizione dovrebbe perseguire”) e pubblica rapporti periodici sui reati ambientali per assistere i professionisti del settore.
In sintesi, il ruolo di Eurojust è quello di garantire che la risposta giudiziaria ai crimini ambientali — che spesso coinvolgono la criminalità organizzata e hanno dimensioni economiche complesse — sia coordinata, efficace e basata su una solida cooperazione internazionale.
La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 inasprisce significativamente le sanzioni per le persone giuridiche (aziende) introducendo soglie minime per i livelli massimi delle sanzioni pecuniarie, che possono essere di natura penale o non penale.
Secondo le fonti, il rafforzamento del sistema sanzionatorio per le aziende si articola principalmente su due livelli di gravità:
- Sanzioni per la maggior parte dei reati ambientali: Per condotte come l’inquinamento, la gestione o la spedizione illegale di rifiuti, la deforestazione e i reati legati a sostanze chimiche o incidenti industriali, gli Stati membri devono garantire che il livello massimo della multa non sia inferiore al 5% del fatturato totale annuo mondiale dell’azienda, oppure a un importo corrispondente a 40 milioni di euro.
- Sanzioni per reati specifici: Per categorie di reato quali il prelievo illegale di acqua, il commercio o l’uccisione di fauna selvatica, il deterioramento di habitat protetti e la diffusione di specie esotiche invasive, il limite massimo della sanzione non deve essere inferiore al 3% del fatturato totale annuo mondiale o a un importo di 24 milioni di euro.
Oltre alle sanzioni pecuniarie, l’Articolo 7(2) della Direttiva introduce una serie di pene o misure accessorie, sia penali che non penali, per colpire le aziende in modo più efficace.
Queste novità, rispetto alla precedente direttiva del 2008, mirano a garantire che la severità della punizione soddisfi le soglie necessarie per la cooperazione giudiziaria transfrontaliera, facilitando così l’uso di strumenti investigativi speciali e la priorità dei casi a livello internazionale.


