Regolamento (UE) 2024/1157 del 11 aprile 2024 – “Regolamento sulle spedizioni di rifiuti”, pubblicato il 30 aprile 2024 sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE – applicabile a partire dal 21 maggio 2026
Modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006
Obiettivi principali
- Proteggere ambiente e salute umana, contribuire alla neutralità climatica, all’economia circolare e all’inquinamento zero
- Allineare l’UE alla convenzione di Basilea e alla decisione OCSE sui rifiuti
Ambito di applicazione
- Regola spedizioni intra-UE, esportazioni/importazioni verso/da Paesi terzi, e transiti nel territorio dell’Unione
- Esclusi: sottoprodotti animali, rifiuti radioattivi (regolati altrove)
Spedizioni intra-UE
- Smaltimento: vietato salvo autorizzazione preventiva elettronica, con documentazione firmata da tutti gli Stati coinvolti
- Recupero:
- Rifiuti pericolosi o di categorie sensibili seguono la stessa procedura di smaltimento.
- Rifiuti “verdi” o < 250 kg destinati ad analisi possono utilizzare procedure semplificate.
Obblighi generali:
- Deve essere garantito che il rifiuto sia gestito da impianti autorizzati.
- Moduli informativi da compilare da spedizione a impianto
- Impianti devono rilasciare certificati di avvenuta operazione
- Divieto di miscelazione tra rifiuti notificati e altri rifiuti.
- Documenti da conservare per 5 anni.
- La Commissione pubblicherà dati mensili sulle spedizioni
- Procedure speciali per spedizioni non completate/illegali.
- I singoli Stati membri devono rafforzare controlli e sanzioni nazionali .
Esportazioni verso Paesi terzi
- Regola generale: vietate.
- Consentite verso Paesi EFTA/Basilea se aderenti e con importazioni permesse, seguendo procedure UE con adattamenti .
- Verso paesi non OCSE:
- Esportazione di rifiuti pericolosi o in plastica: vietata, salvo circostanze eccezionali
- Rifiuti non pericolosi: vietati, eccetto metalli o contenenti metalli o inseriti in liste specifiche (Commissione adotterà entro 21 novembre 2026)
Requisiti aggiuntivi:
- Commissione verifica impatto ambientale/sanitario.
- Gli esportatori devono dimostrare gestione ecologicamente corretta.
- Proibite esportazioni verso Antartide e territori oltremare
Importazioni nell’UE
- Vietate sia per smaltimento che recupero, ad eccezione di:
- Paesi aderenti a Basilea
- Paesi con accordi bilaterali/multilaterali
- In casi di emergenze, peacekeeping, guerra
- Le autorità UE devono verificare assenza di rischi per salute e ambiente .
Requisiti ambientali e controlli
- Tutti gli operatori devono attuare buone pratiche ambientali durante spedizione e trattamento
- Stati membri devono:
- Ispezioni regolari
- Piani nazionali per controlli
- Sanzioni efficaci
- Coordinamento tra autorità
- Cooperazione con paesi Basilea
- Creazione di un gruppo di conformità per contrastare spedizioni illecite
- La Commissione supporta attività nazionali e coordina l’applicazione
Tempistiche
- In vigore: entra in applicazione dal 21 maggio 2026
- Delegato (UE) 2024/2571 (19 luglio 2024) definisce i certificati obbligatori di completamento operazioni.
In sintesi:
- Introduce controlli molto più rigorosi rispetto al precedente Regolamento 1013/2006.
- Spedizioni intra-UE e esportazioni all’estero prevedono notifiche elettroniche, ispezioni, tracciamento digitale.
- Estende divieti e restrizioni per i rifiuti verso paesi non OCSE/Basilea, con meccanismi di verifica ambientale.
- Rafforza sanzioni e responsabilità per operatori e Stati membri.
- Entra in vigore il 21 maggio 2026 per consentire la transizione.
Consulta Il REGOLAMENTO (UE) 2024/1157
Testo 11 aprile 2024 qui
Testo in vigore: la presente legge è stata modificata. Versione consolidata attuale: 09/01/2025 qui
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Testo in vigore: la presente legge è stata modificata. Versione consolidata attuale: 09/01/2025 qui


