Il Regolamento (UE) 2024/1157, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 11 aprile 2024, abroga e sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 1013/2006. Esso stabilisce procedure e regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti, integrando la Convenzione di Basilea e la decisione OCSE, con l’obiettivo di proteggere l’ambiente, la salute umana e promuovere un’economia circolare. Di seguito un riassunto dettagliato strutturato per capitoli e sezioni principali, con riferimenti agli articoli chiave.
Capitolo I: Disposizioni generali (Articoli 1-3)
- Oggetto e obiettivi (Art. 1): Definisce regole per le spedizioni di rifiuti al fine di tutelare l’ambiente e la salute, contribuire alla neutralità climatica, all’economia circolare e allo zero inquinamento. Previene danni da trasporto e trattamento non adeguati, incorporando obblighi internazionali.
- Ambito di applicazione (Art. 2): Si applica a spedizioni intra-UE, esportazioni/importazioni da/verso paesi terzi e transiti attraverso l’UE. Esclude rifiuti animali, radioattivi, da navi, bellici o coperti da altre normative UE (es. direttive su pile, RAEE). Non si applica a spedizioni in Antartide o territori d’oltremare esclusi dal trattato UE.
- Definizioni (Art. 3): Fornisce oltre 40 definizioni chiave, tra cui “rifiuti”, “spedizione”, “notificante”, “autorità competenti”, “gestione ecocompatibile” (basata su criteri ambientali elevati), “paese OCSE” e termini specifici come “recupero provvisorio” o “smaltimento”.
Capitolo II: Spedizioni all’interno dell’Unione (Articoli 4-25)
- Requisiti informativi generali (Art. 4-6): Per spedizioni di rifiuti destinati al recupero (non pericolosi o in piccoli quantitativi), obbligo di accompagnare con documenti (Allegato VII), inclusi dettagli su produttore, trasportatore e destinatario. Divieto di miscelazione (Art. 5). Obbligo di certificazione di completamento entro 30 giorni (Art. 6).
- Procedura di notifica e consenso preventivo scritto (PIC) (Art. 7-17): Richiesta per smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi/non ecocompatibili. Include notifica elettronica via sistema centrale (Art. 8), consenso entro 30 giorni (Art. 12), condizioni generali (Art. 13) e revoca (Art. 17). Documenti devono includere contratto, piano finanziario e assicurazione (Art. 9-10).
- Movimenti e tracciabilità (Art. 18-20): Documento di movimento obbligatorio, tracciabilità elettronica, obbligo di notifica per cambiamenti.
- Ripresa e ritrasporto (Art. 21-23): Procedure per spedizioni incomplete o illegali, con obbligo di ritrasporto a carico del notificante.
- Costi e garanzie finanziarie (Art. 24): Calcolo dei costi per ritrasporto e recupero.
- Requisiti aggiuntivi (Art. 25): Conservazione documenti per 5 anni, pubblicazione dati aggregati dalla Commissione.
Capitolo III: Esportazioni dall’Unione verso paesi terzi (Articoli 26-43)
- Esportazioni per smaltimento (Art. 26-30): Vietate in generale (Art. 26); consentite solo verso paesi EFTA parti della Convenzione di Basilea, con procedure PIC adattate (Art. 27-30).
- Esportazioni per recupero (Art. 31-43):
- Vieti generali (Art. 31-33): Proibite verso paesi non OCSE per rifiuti pericolosi o specifici (Allegato V, inclusi plastica e miscugli); divieti verso Antartide e territori d’oltremare.
- Procedure per paesi non OCSE (Art. 34-36): Esportazioni consentite solo per rifiuti non pericolosi se il paese dimostra gestione ecocompatibile e è elencato dalla Commissione (lista da adottare entro novembre 2026, con revisioni periodiche).
- Procedure per paesi OCSE (Art. 37-39): PIC obbligatoria, con verifica di gestione ecocompatibile e monitoraggio Commissione su esportazioni (es. plastica).
- Requisiti aggiuntivi (Art. 40-43): Documenti, movimenti, ritrasporto e costi simili a intra-UE.
Capitolo IV: Importazioni nell’Unione da paesi terzi (Articoli 44-49)
- Importazioni per smaltimento (Art. 44): Vietate, salvo da paesi parti della Convenzione di Basilea o accordi UE, con verifica assenza rischi.
- Importazioni per recupero (Art. 45-46): Vietate in generale; consentite da paesi OCSE/EFTA o accordi specifici, con procedure PIC.
- Requisiti generali (Art. 47-49): Applicazione regole intra-UE una volta entrati nell’UE, ritrasporto per importazioni illegali.
Capitolo V: Transiti attraverso paesi terzi non UE (Articoli 50-51)
- Transiti per smaltimento/recupero (Art. 50-51): Richiedono consenso preventivo dei paesi di transito, con procedure PIC e documenti.
Capitolo VI: Gestione ecocompatibile (Articolo 52)
- Obblighi (Art. 52): Tutti gli operatori devono garantire che i rifiuti siano gestiti in modo ecocompatibile, applicando standard elevati (es. BAT – migliori tecniche disponibili), con verifica indipendente e audit periodici per impianti di destinazione.
Capitolo VII: Applicazione (Articoli 53-61)
- Ispezioni e controlli (Art. 53-54): Stati membri devono condurre ispezioni basate su rischio (almeno 10% delle notifiche), con piani nazionali e coordinamento UE.
- Gruppo di applicazione (Art. 55): Istituzione di un gruppo per coordinare enforcement contro spedizioni illegali.
- Sanzioni (Art. 56): Stati membri definiscono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per violazioni.
- Cooperazione (Art. 57-59): Tra autorità nazionali, UE e internazionali; formazione e scambio informazioni.
- Sistema elettronico (Art. 60): Commissione gestisce un sistema centrale per scambio dati.
- Relazioni (Art. 61): Stati membri riportano annualmente alla Commissione su spedizioni e enforcement.
Capitolo VIII: Altre disposizioni (Articoli 62-70)
- Designazione autorità (Art. 62): Stati membri nominano autorità competenti e punti focali.
- Cooperazione internazionale (Art. 63): UE promuove accordi con paesi terzi.
- Atti delegati e di esecuzione (Art. 64-66): Commissione adotta atti per allegati e procedure.
- Comitato (Art. 67): Istituzione di un comitato per assistere la Commissione.
- Clausola di salvaguardia (Art. 68): Possibilità di misure provvisorie in casi urgenti.
- Accesso alle informazioni (Art. 69): Pubblicazione dati non sensibili.
- Relazione della Commissione (Art. 70): Valutazione entro il 31 dicembre 2035.
Capitolo IX: Disposizioni finali (Articoli 71-77)
- Abrogazione (Art. 71): Abroga Regolamento (CE) n. 1013/2006 dal 21 maggio 2026.
- Disposizioni transitorie (Art. 72-76): Continuità per notifiche pendenti, garanzie finanziarie e allegati.
- Entrata in vigore (Art. 77): Entra in vigore il 20 maggio 2024, applicabile dal 21 maggio 2026.
Allegati (I-XII)
- Allegati I-VIII: Elenchi di rifiuti (pericolosi, verdi, per PIC), moduli per notifiche e movimenti, criteri per gestione ecocompatibile.
- Allegati IX-XII: Correlazioni con codici doganali, linee guida per calcoli finanziari, questionari per reporting, tabelle di correlazione con regolamenti precedenti.
Questo regolamento rafforza i controlli sulle esportazioni di rifiuti, enfatizzando la sostenibilità e combattendo il traffico illegale, in linea con il Green Deal europeo.


