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Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Questo regolamento sostituisce la vecchia direttiva 94/62/CE e introduce regole armonizzate a livello UE per l’intero ciclo di vita degli imballaggi (dalla progettazione alla fine vita). L’obiettivo è rendere gli imballaggi più sostenibili, ridurre i rifiuti, favorire riutilizzo e riciclo, e garantire il funzionamento del mercato interno senza ostacoli. Si applica a tutti gli imballaggi (indipendentemente dal materiale) e a tutti i rifiuti di imballaggio, sia domestici che industriali.

1. Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1-2)

Il regolamento fissa prescrizioni obbligatorie su sostenibilità, etichettatura, responsabilità estesa del produttore (EPR), prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, ricarica, raccolta e riciclo. Contribuisce alla transizione circolare e alla neutralità climatica entro il 2050, seguendo la gerarchia dei rifiuti (prevenzione > riutilizzo > riciclo > recupero energetico > smaltimento). Si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE, ma lascia intatte le norme su sicurezza alimentare, prodotti medici, trasporti pericolosi e rifiuti pericolosi.

2. Definizioni principali (Art. 3)

  • Imballaggio: qualsiasi articolo destinato a contenere, proteggere, manipolare, consegnare o presentare prodotti (compresi imballaggi da asporto, multipli, per trasporto, per e-commerce, ecc.).
  • Imballaggio riutilizzabile vs monouso: distingue chiaramente ciò che può essere riutilizzato più volte da ciò che è usa-e-getta.
  • Produttore: chi immette per primo sul mercato (fabbricante, importatore o distributore, anche a distanza).
  • Altre definizioni chiave: riciclabilità, contenuto riciclato, imballaggio compostabile (industriale o domestico), sostanze che destano preoccupazione, sistemi di deposito cauzionale, ecc.

3. Prescrizioni di sostenibilità (Capo II – Art. 5-11)

Sostanze pericolose (Art. 5) Gli imballaggi devono minimizzare le sostanze che destano preoccupazione (inclusi microplastiche). Limite cumulativo di piombo + cadmio + mercurio + cromo esavalente = 100 mg/kg. Dal 12 agosto 2026 divieto di PFAS negli imballaggi a contatto alimentare (limiti molto bassi: 25 ppb mirati, 250 ppb somma, 50 ppm totali). La Commissione monitorerà e potrà introdurre restrizioni ulteriori.

Imballaggi riciclabili (Art. 6) Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili (progettazione + raccolta differenziata + riciclo su scala). Si introducono classi di prestazione A/B/C (A = migliore). Dal 2030: solo classi A/B/C; dal 2038: solo A/B. La Commissione definirà criteri di progettazione per il riciclaggio (per materiale e formato) e soglia “riciclato su scala”.

Contenuto riciclato minimo nella plastica (Art. 7) Obblighi progressivi (media per impianto):

  • 2030: 30 % PET contatto alimentare (ecc. bottiglie), 10 % altre plastiche contatto, 30 % bottiglie bevande, 35 % altri.
  • 2040: 50 % PET, 25 % altre contatto, 65 % bottiglie e altri. Esenzioni per medicinali, dispositivi medici, imballaggi compostabili, ecc. La Commissione definirà metodologia e criteri di sostenibilità del riciclo.

Materie prime biobase (Art. 8) e compostabili (Art. 9) Promozione di plastiche da fonti rinnovabili. Imballaggi compostabili (es. bustine tè, etichette frutta) devono essere certificati e accettati nei sistemi di compostaggio (industriale o domestico a seconda dei casi).

Riduzione al minimo degli imballaggi (Art. 10) Vietati imballaggi “eccessivi” (vuoto > spazio necessario per protezione/funzionalità). Obbligo di dimostrare che il peso/volume è minimo indispensabile.

Imballaggi riutilizzabili e ricarica (Art. 11) Dal 2030 gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riutilizzabili (minimo numero di rotazioni definito dalla Commissione) oppure monouso ma conformi a riciclabilità. I sistemi di riutilizzo devono garantire raccolta, ricondizionamento e sicurezza.

4. Etichettatura, marcatura e informazione (Capo III – Art. 12-14)

Etichetta armonizzata UE obbligatoria con:

  • simbolo riciclabilità + codice materiale (es. “Riciclabile – PET”);
  • contenuto riciclato (per plastica);
  • istruzioni per il consumatore (dove gettare);
  • QR-code o supporto digitale per info aggiuntive. Divieto di asserzioni ambientali generiche o fuorvianti. Contenitori per la raccolta rifiuti devono avere etichette chiare.

5. Obblighi degli operatori economici (Capo IV – Art. 15-23)

Fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di logistica hanno obblighi precisi di conformità, documentazione tecnica (Allegato VII), tracciabilità e vigilanza del mercato. Registro nazionale dei produttori obbligatorio in ogni Stato membro.

6. Riduzione imballaggi e rifiuti (Capo V – Art. 24-33)

  • Imballaggi eccessivi vietati (Art. 24).
  • Restrizioni a formati monouso (es. alcuni imballaggi da asporto, monodose – Allegato V) dal 2030 (Art. 25).
  • Obiettivi di riutilizzo (Art. 29) per settori specifici (Horeca, e-commerce, trasporti, vendita al dettaglio) con percentuali crescenti di imballaggi riutilizzabili.
  • Obbligo di offerta ricarica e imballaggi riutilizzabili nei punti vendita (Art. 28, 32-33).
  • Microimprese e piccole imprese hanno alcune facilitazioni/esenzioni.

7. Borse di plastica (Capo VI – Art. 34)

Misure nazionali più stringenti per ridurre ulteriormente le borse leggere/ultraleggere (coerenti con direttiva 2019/904).

8. Conformità e vigilanza (Capo VII – Art. 35-39)

Metodi di prova armonizzati, norme e specifiche comuni. Procedura di valutazione conformità e documentazione tecnica.

9. Gestione dei rifiuti e responsabilità estesa del produttore (Capo VIII – Art. 40-57)

  • Registro produttori e EPR (Art. 44-47): produttori pagano per tutta la gestione (raccolta, riciclo, ecc.). Modulazione dei contributi in base a riciclabilità e contenuto riciclato.
  • Sistemi di restituzione/raccolta obbligatori (Art. 48).
  • Deposito cauzionale obbligatorio per bottiglie e lattine monouso dal 2029 (Art. 50) con obiettivo 90 % di restituzione.
  • Obiettivi di riciclaggio per materiale (Art. 52): percentuali crescenti (es. plastica, carta, vetro, ecc.) con possibilità di deroga motivata.
  • Obiettivi di prevenzione rifiuti di imballaggio pro capite (Art. 43).

10. Altre disposizioni finali

  • Procedure di salvaguardia e vigilanza del mercato (Capo IX).
  • Appalti pubblici verdi (Capo X): gli Stati possono inserire criteri di sostenibilità negli appalti.
  • Sanzioni (Art. 68): gli Stati devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
  • Abrogazione della direttiva 94/62/CE dal 12 agosto 2026 (con transizioni).
  • Entrata in vigore: 20 giorni dopo pubblicazione in GU (applicabile progressivamente dal 2026-2030-2040).

In sintesi: la legge sposta l’Europa da una logica “usa-e-getta” a una di prevenzione, riutilizzo e riciclo di alta qualità. Introduce obblighi concreti e misurabili (target numerici, etichette armonizzate, EPR rafforzata) con un forte ruolo della Commissione (atti delegati e di esecuzione per dettagli tecnici). Gli Stati hanno margine su alcune misure nazionali ma non possono ostacolare la libera circolazione di imballaggi conformi.

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